presentato il 13/11/2019 in VIII Ambiente della Camera da Mirella EMILIOZZI (M5S) e altri 31 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/11/19
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 14-ter.
(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».