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Articolo aggiuntivo n. 3.014 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

  Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)
   1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.
   2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3».