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Proposta di modifica n. 3.52 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».