Articolo aggiuntivo n. 2.07 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016)
   1. Gli interventi edilizi di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».