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Proposta di modifica n. 9.4 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.2

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.