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Proposta di modifica n. 9.2 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Id. em. 9.4

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1.