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Proposta di modifica n. 2.35 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 10-bis è abrogato.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
  «10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».