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Proposta di modifica n. 2.11 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo le modalità previste dall'articolo 2028 del codice civile. Il comproprietario o altro soggetto titolato, che presenta la pratica per la concessione del contributo, è tenuto a dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno gli altri proprietari o soggetti titolati.»