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Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato (Id. em. 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10)

testo emendamento del 13/11/19

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  2-ter. «Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»;

  2-quater: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli interventi svolti o da svolgere e relativi ad immobili, danneggiati dal sisma ma esterni all'area cosiddetta del cratere, riconducibile al territorio dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

nuova formulazione del 18/11/19

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) dopo il comma 2-
bis è inserito il seguente:
  «2-ter.
Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata».

nuova formulazione del 19/11/19

 Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l'obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata».