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Articolo aggiuntivo n. 1.042 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016 con modifica della sagoma, area di sedime e volumetria del fabbricato danneggiato o distrutto nei casi in cui dette modifiche sono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di eventuali ulteriori disposizioni normative inderogabili, sono consentiti anche negli ambiti soggetti a tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004.».