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Articolo aggiuntivo n. 1.046 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.038, 1.047)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 5, 15, 45, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;
   c) dopo l'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «45-bis.(Estensione delle disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)1. Le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'articolo 45 del presente decreto per misure a tutela dell'occupazione.
   2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
   3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.»;
   d) all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.»;
   e) all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».

nuova formulazione del 18/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

  All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;

nuova formulazione del 20/11/19

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».