Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.030 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
  «4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica e il manuale dei controlli amministrativi che regolano le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici, nonché la redazione del manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al presente decreto, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure – con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento CE 65/2011, ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista».