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Articolo aggiuntivo n. 1.028 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.023, 1.024, 1.026)

testo emendamento del 13/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.».

nuova formulazione del 18/11/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento»;