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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.2211 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/11/19

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: “Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla”».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: “con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico”».