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Proposta di modifica n. 6.8 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 12/09/18

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-novies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
   «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2014/2015 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico-professionale purché conseguito tramite la frequenza dei percorsi abilitanti speciali come da decreto direttoriale n. 58/2013. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».