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Articolo aggiuntivo n. 6.03 ai ddl C.1524 , C.1834 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 05/11/19

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno annuale».