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Proposta di modifica n. 3.17 ai ddl C.1524 , C.1834 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 05/11/19

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Anche qualora i fatti non costituiscano reato il Dirigente scolastico, nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte, ne informa il Collegio dei docenti e su delibera dello stesso trasmette tempestivamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.»;
   b) al medesimo articolo, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:
    1-bis) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di»;
    1-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, è integrato con l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate o promosse dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).

nuova formulazione del 05/11/19

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
   b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di».

nuova formulazione del 06/11/19

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
   b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di».