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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 29/10/19

  Al comma 2, sostituire il capoverso comma 282-bis con il seguente:
  «282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».