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Articolo aggiuntivo n. 1.07 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/10/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

  1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti:
   a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;
   b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.