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Proposta di modifica n. 14-bis.1 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 14-bis.

testo emendamento del 28/10/19

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 184-ter(Cessazione della qualifica di rifiuto)1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti, mediante uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
   a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

  d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).
   6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate caso per caso ai sensi del comma 5. A tal fine, le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
   7. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni».