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Articolo aggiuntivo n. 10-bis.02 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 10-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 28/10/19

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette».