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Articolo aggiuntivo n. 5-ter.02 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 5-ter.

testo emendamento del 28/10/19

  Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 5-quater.

  1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinarsi al potenziamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.