Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 5.1 al ddl C.2203 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 28/10/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.
  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.