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Articolo aggiuntivo n. 4.0101 ai ddl C.907 , C.1276 , C.1939 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 24/10/19

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante depositate naturalmente sulle sponde dei laghi o spiaggiate dalle lagheggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo.