Articolo aggiuntivo n. 4.0101
ai ddl C.907 , C.1276 , C.1939 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 24/10/2019 in Assemblea della Camera da Paolo FORMENTINI (Lega) e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/10/19
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)
1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante depositate naturalmente sulle sponde dei laghi o spiaggiate dalle lagheggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo.