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Proposta di modifica n. 3.12 al ddl C.2100 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/10/19

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi.

  3-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.