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Proposta di modifica n. 1.105 al ddl C.2100 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/19

  Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:
  19-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre l'emanazione del decreto che individua i soggetti obbligati privati ai sensi del comma 2, lettera a), il Ministero dello sviluppo economico individua forme e modalità di consultazione periodica dei soggetti obbligati, in raccordo delle istanze dei medesimi e al fine di promuovere la condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi e conoscenze tecniche in uso ai soggetti obbligati. Nell'ambito della consultazione, sentiti i soggetti obbligati, il Ministero esprime parere non vincolante sulle questioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), o quando sia prescritto da speciali disposizioni.