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Articolo aggiuntivo n. 15.0.14 al ddl S.1476 in riferimento all'articolo 15.
  • status: V.testo 2

testo emendamento del 22/10/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

        1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)''.

        3. L'AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».