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Articolo aggiuntivo n. 15.0.11 al ddl S.1476 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/10/19

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

        1. Al comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''da utilizzare esclusivamente in compensazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione''.

        2. Al comma 1-octies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''da utilizzare esclusivamente in compensazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione''.

        3. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il credito di imposta acquisito con la cessione del credito è utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto al beneficiario della detrazione.'';

            b) dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''3-quater. Il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e ha concesso lo sconto sul corrispettivo pari all'ammontare della detrazione spettante al soggetto avente diritto, nonché il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui al comma 3-ter e che ha acquistato il credito derivante dalla detrazione ai sensi del medesimo comma possono richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all'ammontare complessivo del credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma''.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».