presentato il 22/10/2019 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Mariassunta MATRISCIANO (M5S) e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
status: V.testo 2
testo emendamento del 22/10/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)
1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».