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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.1476 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/10/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)

        1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o ad eventi naturali improvvisi, nonché ai quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».