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Proposta di modifica n. 6.300 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
  «10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2019/2020 per il triennio successivo. Conseguentemente, sono prorogati i termini per l'inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi, ivi incluso i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive. Le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia».