Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 13.0.1 (Testo corretto) al ddl S.1476
  • status: Approvato

testo emendamento del 22/10/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)

        1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''fra il 20 e l'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''fra il 10 e il 50 per cento'' e le parole: ''ridotte di un terzo'' sono sostituite da: ''ridotte della metà.'';

            b) al comma 3-quater, le parole: ''del 30 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti'';

            c) al comma 4-bis, le parole: ''del 20 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti''.

        2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.».