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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl C.2101 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/10/19

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la parola: almeno;
   2) sostituire la parola: sei con la seguente: dodici;
   3) dopo le parole: trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti parole: in sede di prima applicazione degli obblighi previsti dal presente articolo, al fine di consentire ai soggetti di cui alla precedente lettera a) un adeguamento graduale ai medesimi obblighi, entro dodici mesi dalla prima trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, i medesimi soggetti possono trasmettere alle amministrazioni competenti di cui al precedente periodo eventuali correzioni di errori materiali ovvero integrazioni, secondo le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo; conseguentemente, ai soggetti che abbiano provveduto a regolarizzare errori materiali ovvero ad integrare l'elenco trasmesso in sede di prima applicazione, non si applicano le sanzioni di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo;.