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Proposta di modifica n. 2.1 al ddl C.2100 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/10/19

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 1 con la seguente: 2;
   all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: commi sostituire la parola: 1 con la seguente: 2.