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Articolo aggiuntivo n. 5.07 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di integrazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori dipendenti impiegati presso stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale posti in amministrazione straordinaria).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, nel limite di spesa di 24 milioni annui.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.