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Proposta di modifica n. 1.63 al ddl C.2100 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.61, 1.62)

testo emendamento del 15/10/19

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; aggiungere le seguenti: decorso il termine dei trenta giorni senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono procedere all'affidamento;.

nuova formulazione del 22/10/19

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: , che, sulla base di una valutazione del rischio fino a in tale ipotesi con le seguenti: ; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di 15 giorni, una sola volta in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software e dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN inserire le seguenti: , anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.