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Articolo aggiuntivo n. 5.03 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 di disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale).

  1. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per ciascun anno.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.