Articolo aggiuntivo n. 5.05 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga per gli anni 2019 e 2020 delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria riguardanti le aree di crisi industriale complessa).

  1. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 120 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.