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Articolo premissivo n. 01.01 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/10/19

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  01. Per eccellenze enogastronomiche italiane si intendono:
   a) prodotti di qualità DOP, IGP e STF riconosciuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151;
   b) prodotti a marchio P.A.T riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
   c) prodotti agricoli ed agroalimentari biologici ottenuti in conformità delle norme stabilite dai regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.