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Articolo aggiuntivo n. 15.0.5 al ddl S.1476 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso

testo emendamento del 09/10/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

        3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n.190 del 2014.».