Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 5.01 ai ddl C.907 , C.1276 , C.1939 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 08/10/19

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Programma di monitoraggio)

  1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettivo andamento del recupero dei rifiuti solidi marini e della bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, della Regione e del Comune territorialmente competente, delle Capitanerie di porto e delle associazioni di protezione ambientale, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini e costieri.