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Articolo aggiuntivo n. 3.02 ai ddl C.907 , C.1276 , C.1939 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 08/10/19

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia dei fiumi organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dai soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Alle campagne di cui al comma 1 possono partecipare le competenti Autorità di bacino, i comuni, le associazioni ambientaliste, le associazioni di pesca sportiva, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.