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Proposta di modifica n. 16.1 al ddl C.1201-B in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 01/10/19

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) chiarire, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;
   2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;
   3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
   4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;
   5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:
    5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
    5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
    5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
    5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
    5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
   6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:
    6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;
    6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;
    7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità.