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Proposta di modifica n. 16.1 al ddl C.1201-B in riferimento all'articolo 16.
  • presentato il 18/09/2019 in VIII Ambiente della Camera Relatore.

testo emendamento del 18/09/19

  Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere, comunque, in mancanza di tali decreti, la possibilità per gli enti competenti, regioni, province autonome e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere caso per caso, sulla base di misure appropriate e verifiche del rispetto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE così come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851 e delle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, nonché sulla base dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 210, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero».