Proposta di modifica n. 2.20 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.