Proposta di modifica n. 2.14 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. L'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, confermati nell'incarico per un ulteriore quadriennio, è prorogato fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca motivata da adottare con decreto del Ministro della giustizia su delibera del Consiglio superiore della magistratura.