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Proposta di modifica n. 2.263 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 12/09/18

  Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.