Articolo aggiuntivo n. 1-bis.03 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Per l'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trova applicazione il comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.