Proposta di modifica n. 1.24 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.