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Proposta di modifica n. 1.18 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/09/18

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1»;
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7».
  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale dell'anno 2017.
  2.3. I comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017.